1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:
a) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;
b) al magistrato di sorveglianza;
c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
d) al presidente della giunta regionale;
e) al Capo dello Stato».
1. All'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «impugnabile soltanto per cassazione» sono soppresse;
b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso in cui il detenuto o l'internato lavoratore abbia proposto apposito reclamo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b). Il detenuto o l'internato lavoratore può presentare ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile»;
c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze relative ai reclami di cui alla presente lettera sono impugnabili soltanto per cassazione».