PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:

          a) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;

          b) al magistrato di sorveglianza;

          c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

          d) al presidente della giunta regionale;

          e) al Capo dello Stato».

Art. 2.

      1. All'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «impugnabile soltanto per cassazione» sono soppresse;

          b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso in cui il detenuto o l'internato lavoratore abbia proposto apposito reclamo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b). Il detenuto o l'internato lavoratore può presentare ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile»;

 

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          c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze relative ai reclami di cui alla presente lettera sono impugnabili soltanto per cassazione».